Calcolo della Tari: come si effettua? cosa dice l’agenzia delle entrate?

Vi sono alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate che riguardano il calcolo della Tari! In particolare, i criteri per la determinazione dell’area catastale di un immobile, l’area delle unità immobiliari ad uso ordinario e il modo di considerare tutte le aree che possono produrre sciupare. urbano.

Con la risposta n. 306, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che «attualmente, per espressa previsione delle più volte di cui al comma 645, la superficie delle unità immobiliari ad uso ordinario censite o censite nel catasto urbano degli edifici soggetti alla tassa sui rifiuti (Tari) è costituito da ciò che è calpestabile per i locali e dalle superfici suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”.

Per le attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari censite o iscritte al catasto urbanistico dei fabbricati, può considerare l’80 per cento della superficie catastale come area soggetta alla TARI.

Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che la formulazione originaria dell’art. 1, comma 645, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevedeva che: «Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari ad uso ordinario iscritte o iscritte al catasto urbanistico degli immobili soggetti alle Tari è costituita dalla superficie praticabile dei locali e spazi atti a produrre rifiuti urbani e assimilati”.

La norma è stata poi integrata dall’art. 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, prevedendo che “L’utilizzo delle aree catastali per il calcolo della Tari decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di apposito provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, previo accordo sanzionatorio allo Stato-Città e Autonomie Locali Conferenza, che attesta la piena attuazione delle disposizioni di cui al comma 647”.

Il comma 647 prevede che siano attivate tra i Comuni e l’Agenzia delle Entrate le procedure per lo scambio dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ad uso ordinario, iscritte al catasto e corredate di planimetria. Tali disposizioni sono state recepite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 29 marzo 2013, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante le “Procedure per lo scambio tra l’Agenzia delle Entrate ed i Comuni dei dati concernenti la superficie delle unità immobiliari ad uso ordinario iscritte al Registro degli Edifici Urbani, ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del Decreto Legislativo del 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214”.

Infine, la norma afferma che “i Comuni e l’Agenzia delle Entrate devono collaborare per la revisione del catasto, attivando le procedure di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari di uso ordinario e i dati relativi alla toponomastica e alla numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, per la determinazione dell’area soggetta alla Tari, pari all’80% del catasto determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138“.