Abusi edilizi: ecco cosa sono in base alla legge e le penalità

L’abuso edilizio è un illecito che consiste nell’edificare senza permesso e senza una dichiarazione di inizio dell’attività. In Italia di certo non mancano i casi, e secondo dei dati del 2017 la Regione che registra il maggior numero di tali casi è l’Abruzzo. Ma cosa stabilisce la legge in merito ad esso? Quali sono le penalità previste?

Cosa dice la legge

Nell’ordinamento italiano, si possono distinguere tre leggi speciali, definiti Condoni, che stabiliscono le condizioni e i provvedimenti in merito agli abusi edilizi, ovvero:

  • la legge numero 47 del 1985, in cui potevano essere oggetto di condono tutte le opere irregolari terminate entro il 1° ottobre 1983, ma erano escluse quelle che comportassero l’impossibilità di edificare nell’area stessa;
  • la legge numero 724 nel 1994, che si riferiva le opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993, che non comportavano un ampliamento di oltre il 30 % del volume dell’immobile, con un ampliamento che superava i 750 metri cubi;
  • la legge 326 del 2003, simile a quella del 1994, ma con altre restrizioni.

L’abuso edilizio, in parole povere, consiste nel realizzare un intervento edilizio, che sia la costruzione o il restauro di un immobile, senza una licenza o una concessione, e senza l’autorizzazione del Comune.

Le sanzioni penali ed amministrative

Nell’articolo 44 del Testo unico sull’edilizia Dpr 380/01, sono evidenziate le sanzioni penali dell’abuso edilizio, ovvero:

  • l’ammenda fino a 10329 euro, per aver inosservato delle norme, delle prescrizioni e delle modalità esecutive;
  • l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5164 a 51645 euro, nei casi che l’esecuzione dei lavori sia effettuate in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione nel caso dell’ordine di sospensione;
  • l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15493 a 51645 euro, nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio e la stessa pena si pone che l’intervento edilizio è avvenute in zone sotto un vicolo storico, archeologico, artistico, ambientale, etc, senza gli specifici permessi.

Invece, nell’art. 37 del Testo unico, sono riportate delle sanzioni amministrative, ed è il Comune che intima al responsabile di tale abuso di ripristinare lo stato dei luoghi, demolendo i lavori fatti, entro tre mesi. Non è responsabile chi ha acquistato l’immobile in questione, a meno che non ci siano delle prove che dimostrano il suo contributo in quelle irregolarità.

Ci sono dei casi, comunque, in cui tale abuso può essere sanato, a seconda della tipologia del tipo di abuso, pagando una sanzione. Sono insanabili, tuttavia, le tipologie gravi di abuso e se l’edificazione non rispetta la la doppia conformità urbanistica.